Art. 5.
(Determinazione delle sedi di esame).

      1. Possono essere sede di esame gli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti.
      2. I candidati che non appartengano agli istituti di cui al comma 1 sostengono le prove preliminari e le prove d'esame in un istituto statale paritario o avente sede, ove possibile, nella provincia di residenza. L'istituto è indicato dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale secondo criteri e modalità che tengano conto della equilibrata distribuzione dei candidati.
      3. Ad ogni commissione di esame è assegnato un numero di candidati che non può essere superiore a cinquanta unità.
      4. Non possono essere esaminati più di cinque candidati al giorno.